Ai fini della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione, l’art. 44, comma 1, CCII fa esplicito rinvio alla domanda di cui all’art. 40 CCII, il quale a sua volta prescrive, nel comma 2, che per le società la domanda è approvata e sottoscritta a norma dell’art. 120-bis CCII; anche la domanda con riserva è pertanto soggetta alle formalità ivi previste, e cioè alla decisione dell’amministratore – ovvero del liquidatore – anche sul contenuto della proposta e sulle condizioni del piano, risultante da verbale redatto da notaio, nonché al deposito e all’iscrizione di questo nel registro delle imprese. La riformulazione del primo comma dell’art. 120-bis CCII operata dal d.lgs. n. 136 del 2024 si è limitata a esplicitare tale collegamento, già desumibile dal rapporto fra gli artt. 40, 44 e 120-bis CCII, oltre che dal rilievo che l’accesso alla concorsualità e la stessa pendenza di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione si realizzano già con il deposito della domanda.
Non va fatta confusione tra il corredo documentale che accompagna ogni domanda prenotativa e i requisiti più propriamente tipici del diritto societario e commerciale, che trovano separata collocazione nell’apposita sezione del CCII in cui si trova l’art. 120-bis; né vi è identità tra la domanda, che è un atto rivolto all’esterno, e la decisione di adottarla, la quale integra un atto organizzativo della società, che il legislatore vuole abbia una sua veste formale pubblicistica e di data certa ai fini anche interni, oltre che nella prospettiva del giudice chiamato ad accertarne l’esistenza. La prescrizione del deposito del verbale notarile ai fini della sua iscrizione nel registro delle imprese integra, da un lato, una importante garanzia nei confronti dei soci e dei terzi e, dall’altro, uno strumento utile ad eventuale discarico della responsabilità degli amministratori ex art. 2086 c.c., coerentemente con la finalità, propria della disciplina introdotta in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, di attribuire il potere decisionale di accesso alla procedura in via esclusiva all’organo amministrativo, escludendo ogni competenza decisionale dei soci in ordine alle misure di ristrutturazione non riguardanti direttamente i loro diritti.