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Corte di Cassazione, 22 Maggio 2026, n. 15821/2026

Estraneità al diritto morale d’autore della facoltà di disconoscere la paternità dell’opera e tutela analogica dell’identità di artista

Corte di Cassazione, 22 Maggio 2026, n. 15821/2026
Estraneità al diritto morale d’autore della facoltà di disconoscere la paternità dell’opera e tutela analogica dell’identità di artista

La falsità dell’attribuzione di un’opera a un determinato autore, che non può essere oggetto di azione giurisdizionale ove sia funzionale alla verifica di un mero fatto storico, può essere posta a fondamento non già dell’azione volta a tutelare il diritto morale d’autore previsto dall’art. 20 l. aut., ma della diversa azione diretta alla protezione di un diritto della personalità dell’interessato riferito alla sua identità di artista, cui è applicabile, per analogia, la disciplina del diritto al nome; quest’ultima azione è esperibile anche da chi è portatore di un interesse basato su ragioni familiari degne di essere protette, secondo quanto previsto dall’art. 8 c.c.

La legge non annovera tra i diritti morali d’autore la facoltà di negare la paternità dell’opera: gli artt. 2577 c.c. e 20 l. aut. non ne fanno menzione, esula dal contenuto del diritto alla paternità la tutela dell’autore contro la pubblicazione di un’opera altrui che appaia sotto il suo nome e tale situazione giuridica soggettiva non si identifica con il diritto, previsto dall’art. 142 l. aut., di ritirare l’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali, che consente all’autore di opporsi alla circolazione dell’opera sul presupposto che essa non sia più rappresentativa della sua identità, umana o artistica, ma non gli attribuisce un vero e proprio diritto di disconoscere l’opera che gli venga attribuita. A differenza della facoltà di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi alle modificazioni e in genere agli atti che possano recare pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore, la facoltà di disconoscimento non ha ad oggetto un’opera dell’ingegno e non trova fondamento in un atto di creatività intellettuale: non è cioè una facoltà espressiva del diritto dell’autore «sull’opera», ma un potere rientrante nel diritto della persona a preservare, rispetto alla socialità, una precisa identità personale, segnatamente una identità artistica, poiché nel falso d’arte ciò che si sfrutta non è un’opera altrui, ma la fama e la notorietà che un autore si è conquistato grazie alle sue opere autentiche.

L’azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all’accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale; l’accertamento sull’autenticità dell’opera, come l’accertamento di ogni fatto storico, non può pertanto costituire autonomo oggetto della tutela giurisdizionale, potendo i fatti storici essere oggetto di accertamento soltanto se posti a fondamento dei diritti fatti valere, e non invece se considerati autonomamente e al solo fine di rimuovere uno stato d’incertezza. La verifica dell’autenticità dell’opera può avere dunque corso avanti al giudice ove rappresenti non già l’oggetto stesso del giudizio, ma attività da compiersi per pervenire all’accertamento di un diritto soggettivo della parte.

L’azione diretta alla tutela del diritto al nome, cui è necessario far riferimento avvalendosi dell’analogia quando venga in questione l’identità dell’artista, può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia un interesse alla tutela di esso fondato su ragioni familiari degne di essere protette ai sensi dell’art. 8 c.c., ragioni che il legislatore ha volutamente indicato nel modo più generico, demandandone all’interprete la selezione caso per caso; tale è l’interesse del familiare alla preservazione del prestigio di cui l’artista gode nel mondo dell’arte, che viene particolarmente in rilievo nell’ipotesi di circolazione di opere che, in quanto falsamente attribuite, possono rivelarsi idonee ad appannare il credito di cui quest’ultimo beneficia. Non è necessario allegare e provare che la diffusione del falso d’autore abbia sortito effetti particolari in danno dell’attore, potendo il nome della persona essere oggetto di tutela, ai sensi degli artt. 7 e 8 c.c., nel caso di indebito uso che altri ne faccia, ove detto uso comporti un pregiudizio anche meramente potenziale, oltre che di ordine esclusivamente morale.

Data Sentenza: 22/05/2026
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Scoditti
Relatore: Massimo Falabella
Registro: RG 16022 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/08/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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