Il negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale di una società ha natura consensuale, e non reale, e si perfeziona con il concorso della volontà della società, manifestata attraverso la delibera assembleare, e dei soci, espressa con la sottoscrizione dell’aumento stesso; il versamento delle somme è invece oggetto di un’obbligazione derivante dal contratto, il cui adempimento può essere immediatamente preteso dagli amministratori. Anche per le società a responsabilità limitata l’obbligo di versamento del socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, indipendentemente dall’avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento. L’art. 2481-bis c.c., ponendo a carico del socio l’obbligo di versamento «all’atto della sottoscrizione», attribuisce al pagamento carattere di immediata esigibilità su richiesta degli amministratori, ai quali compete il compito, e la relativa responsabilità, di richiedere il versamento, restando esclusa ogni loro discrezionalità quanto al tempo in cui la solutio deve essere pretesa; la validità e l’efficacia dell’aumento di capitale non sono pertanto subordinate al versamento del venticinque per cento dell’aumento sottoscritto.
Il mancato versamento della percentuale del venticinque per cento prevista dall’art. 2481-bis c.c. non impedisce l’iscrizione della delibera di aumento nel registro delle imprese. La previsione dell’ultimo comma dell’art. 2481-bis c.c., secondo cui nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione occorre depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito, richiede infatti che gli amministratori attestino e diano conto dell’importo dell’aumento di capitale sottoscritto, non dell’effettivo versamento della percentuale dell’aumento gravante sui sottoscrittori, fatta salva l’ipotesi della società a socio unico, coerentemente con la natura consensuale dell’operazione e con la necessità di rendere noto, tramite l’iscrizione, l’ammontare del capitale sociale a seguito dell’aumento. Non è dunque fondato ritenere che solo l’effettivo pagamento soddisfi un interesse inderogabile dei terzi alla serietà della sottoscrizione o l’esigenza di fornire alla società i mezzi minimi per operare, posto che il debito da conferimento può essere estinto per compensazione con un credito del sottoscrittore, senza afflusso di liquidità nelle casse sociali, e che l’art. 2481-bis, comma 4, secondo periodo, c.c., nel rinviare all’art. 2464 c.c., consente che il pagamento sia sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria a garanzia del credito della società.
Non integra l’illecito disciplinare di cui all’art. 147, comma 1, lett. a), della legge notarile la redazione del verbale di delibera assembleare di s.r.l. di aumento di capitale da liberarsi in denaro che, in luogo della menzione dell’avvenuto versamento del venticinque per cento del capitale sottoscritto, dia atto che le somme saranno versate nelle casse sociali a semplice richiesta dell’organo amministrativo, così presupponendo che l’importo non sia stato già versato e che sia immediatamente esigibile: la delibera non contiene alcuna omissione e il notaio non è tenuto a rifiutare l’iscrizione nel registro delle imprese, non essendo la validità e l’efficacia dell’aumento subordinate al versamento, con conseguente insussistenza di un pregiudizio grave al prestigio della categoria professionale.