Una convenzione stipulata tra un confidi e un istituto di credito deve qualificarsi come fideiussione, anziché come contratto autonomo di garanzia, qualora dalle relative clausole si ricavi il carattere accessorio della garanzia, desumibile dalla previsione di una garanzia solidale, dall’assenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” e dall’identità tra obbligazione principale e obbligazione del garante. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 1952 c.c., ai sensi del quale il fideiussore perde il diritto di regresso verso il debitore principale se, avendo omesso di informarlo del pagamento eseguito in favore del creditore, il debitore paga ugualmente il debito. La perdita del diritto di regresso del confidi comporta il diritto del socio al recesso dalla cooperativa e alla restituzione delle quote sociali, restando salva l’azione di ripetizione del fideiussore nei confronti del creditore.