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Corte d’appello di Torino, 10 Marzo 2025, n. 226/2025

Il giudizio di confondibilità del marchio complesso

Corte d’appello di Torino, 10 Marzo 2025, n. 226/2025
Il giudizio di confondibilità del marchio complesso

La valutazione della somiglianza tra marchi complessi non può limitarsi all’esame isolato di una singola componente, dovendo procedersi a un raffronto globale e sintetico dell’impressione d’insieme prodotta da ciascun segno, con riguardo a tutti gli elementi salienti — grafici, visivi e denominativi — e al ricordo mnemonico che ne conserva il consumatore medio di riferimento. L’elemento figurativo può occupare una posizione equivalente a quella denominativa quando, per forma, dimensioni, colore o collocazione, contribuisca in misura determinante alla capacità distintiva complessiva del segno.

L’incorporazione in un marchio complesso dell’elemento nominativo o figurativo che caratterizza un marchio anteriore integra contraffazione solo ove gli ulteriori elementi del segno posteriore non determinino un’alterazione sostanziale del significato complessivo. Tale principio non opera, tuttavia, quando il segno anteriore non sia mai stato impiegato come marchio semplice autonomo, ma sempre in combinazione con altri elementi: in tal caso la condivisione del solo elemento denominativo comune non è di per sé sufficiente a determinare confondibilità.

Data Sentenza: 10/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Maria Gabriella Rigoletti
Registro: RG 982 / 2025
Allegato:
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Data: 06/08/2026
Massima a cura di: Luca Barbagallo
Luca Barbagallo

Avvocato del Foro di Torino. Svolgo la mia attività prevalentemente nel settore del diritto civile e commerciale.

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