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Tribunale di Bari, 10 Marzo 2025, n. 850/2025

Inammissibilità della domanda dell’amministratore di accertamento giudiziale della causa di scioglimento e nomina dei liquidatori

Tribunale di Bari, 10 Marzo 2025, n. 850/2025
Inammissibilità della domanda dell’amministratore di accertamento giudiziale della causa di scioglimento e nomina dei liquidatori

È inammissibile la domanda, proposta dall’amministratore [di s.r.l.], di accertamento giudiziale della causa di scioglimento della società e di nomina diretta dei liquidatori, quando non sia stata realizzata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento mediante iscrizione nel registro delle imprese e non sia stata preventivamente convocata l’assemblea per accertare la causa di scioglimento e nominare i liquidatori. Il Tribunale è privo di una competenza sostitutiva a fronte di un’omissione imputabile allo stesso amministratore che agisce in giudizio, il quale può ovviarvi direttamente accertando la causa di scioglimento, convocando l’assemblea per la nomina del liquidatore e, soltanto in caso di esito infruttuoso, ricorrendo al Tribunale per la nomina giudiziale. Un unico ricorso, finalizzato sia alla dichiarazione di scioglimento sia alla nomina dei liquidatori, è ammissibile quando la causa di scioglimento consiste proprio nell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, per ragioni di economia processuale e di concentrazione dei tempi della liquidazione.

Ai sensi degli artt. 2484, comma 3, e 2485, comma 1, c.c., gli amministratori devono accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e iscrivere la relativa dichiarazione nel registro delle imprese; l’accertamento configura una competenza dichiarativa specifica ed esclusiva dell’organo gestorio, il cui mancato tempestivo esercizio rende gli amministratori responsabili verso la società, i soci e i creditori per i danni derivati. Soltanto dopo tale adempimento è possibile adire il Tribunale, se l’assemblea non delibera, contesta la causa di scioglimento o non nomina i liquidatori.

Gli artt. 2485 e 2487 c.c. prevedono un intervento soltanto sussidiario del Tribunale, in sede camerale, a fronte dell’inerzia degli amministratori e dell’assemblea: per l’accertamento della causa di scioglimento, se gli amministratori omettono l’iscrizione della relativa dichiarazione (art. 2485, comma 2, c.c.); per la convocazione dell’assemblea chiamata a nominare i liquidatori, se gli amministratori restano inerti dopo la pubblicità della causa di scioglimento; per la nomina dei liquidatori, se è l’assemblea a restare inerte (art. 2487, comma 2, c.c.). La separazione tra accertamento giudiziale della causa di scioglimento e nomina giudiziale dei liquidatori garantisce la prevalenza della volontà dei soci.

Data Sentenza: 10/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Assunta Napoliello
Registro: RG 7496 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Viviana Albano
Viviana Albano

Praticante avvocato presso lo Studio Legale PedersoliGattai (dipartimento di Corporate M&A). Laureata in Giurisprudenza con lode e speciale menzione presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma.

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