Quando il giudice penale, pronunciando sulla domanda della parte civile con sentenza passata in giudicato, abbia accertato la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dal reato e ne abbia rimesso la sola liquidazione al giudice civile, nel successivo giudizio civile l’esistenza del danno è coperta dal giudicato e resta da determinare soltanto il quantum debeatur. L’effetto discende dalla statuizione resa sull’azione civile e opera anche quando il reato accertato sia di pericolo [vendita di prodotti industriali con segni mendaci].
Quando l’esistenza del danno sia coperta dal giudicato penale e il danneggiato ometta di provare il nesso causale, anche solo parziale, tra il reato e il pregiudizio patrimoniale lamentato [calo del fatturato della società], il giudice civile, che non può negare il danno già accertato, deve liquidarlo in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
È inammissibile, perché esplorativa, la consulenza tecnica d’ufficio richiesta per quantificare il danno in un quadro probatorio gravemente carente. Sono parimenti inammissibili le prove orali di contenuto valutativo, tanto più se dedotte mediante il solo legale rappresentante della società danneggiata, incapace a testimoniare.
È inammissibile la domanda di condanna del responsabile al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della parte civile dalle sentenze penali, perché queste costituiscono già titolo esecutivo civile nei suoi confronti.
In caso di accoglimento parziale della domanda risarcitoria, le spese di lite di entrambi i gradi si liquidano con riferimento allo scaglione di valore corrispondente alla somma effettivamente riconosciuta.