Il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie previsto dall’art. 2358 c.c. si applica, ai sensi dell’art. 2519, comma 1°, c.c., alle società cooperative per azioni e alle banche popolari che ne rivestono la forma, trattandosi di profilo non regolato dall’art. 2529 c.c. né da altra norma del titolo VI e compatibile con la disciplina speciale delle banche, la cui attività è assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale posti a protezione dell’integrità e dell’effettività del capitale sociale. La norma ha carattere imperativo e la sua violazione, attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all’acquisto di azioni proprie in mancanza delle condizioni ivi previste, comporta ai sensi dell’art. 1418, comma 1°, c.c. la nullità del contratto di finanziamento, che si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni quando sia individuabile il collegamento funzionale tra i due negozi.
Il collegamento funzionale tra finanziamento e acquisto di azioni della banca finanziatrice, la cui prova grava su chi intende far valere la nullità dell’intera operazione, può essere fornito anche con indici presuntivi, quali la stretta contiguità temporale tra le due operazioni e la mancanza sul conto del cliente, prima dell’erogazione, di un’autonoma provvista adeguata all’acquisto dei titoli, integralmente finanziato con la linea di credito. A tal fine è ammissibile la prova testimoniale, che non è diretta a dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto dei contratti scritti in violazione dell’art. 2722 c.c., ma il contesto fattuale in cui l’erogazione del finanziamento e l’acquisto azionario si inscrivono.
La nullità del finanziamento erogato per l’acquisto di azioni proprie in violazione dell’art. 2358 c.c. si estende ai successivi contratti di finanziamento erogati alla scadenza del precedente e a rimborso del medesimo, con la conseguenza che nulla è dovuto dai clienti a titolo di adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di finanziamento collegati.