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Tribunale di Venezia, 29 Dicembre 2025, n. 6247/2025

Intestazione fiduciaria di quote: rinuncia del fiduciario, ritrasferimento ex art. 2932 c.c. e distinzione dai patti parasociali

Tribunale di Venezia, 29 Dicembre 2025, n. 6247/2025
Intestazione fiduciaria di quote: rinuncia del fiduciario, ritrasferimento ex art. 2932 c.c. e distinzione dai patti parasociali

L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona: il fiduciario acquista la titolarità delle quote ed è tenuto, in forza del rapporto interno con il fiduciante, a osservare il comportamento convenuto e a ritrasferirgliele alla scadenza concordata o al venir meno del rapporto fiduciario. Il pactum fiduciae con cui il fiduciario, che abbia acquistato le quote da un terzo per conto del fiduciante, si obbliga a gestirle secondo modalità predeterminate e a ritrasferirle è assimilabile al mandato senza rappresentanza; ne consegue che il fiduciario può rinunciare all’incarico ai sensi dell’art. 1722 c.c. e che, se il mandato è a tempo indeterminato, la rinuncia senza congruo preavviso obbliga al risarcimento solo in difetto di giusta causa, la quale ricorre in caso di mancato pagamento del compenso pattuito.

All’estinzione per rinuncia del contratto di intestazione fiduciaria consegue l’obbligo di ritrasferire le quote al fiduciante, suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., rimedio applicabile non solo al contratto preliminare ma a ogni ipotesi da cui sorga l’obbligazione di prestare il consenso al trasferimento di un diritto, compreso il mandato senza rappresentanza anche privo di forma scritta; lo stesso fiduciario è legittimato a chiedere la sentenza costitutiva di trasferimento delle quote in capo al fiduciante, con ordine alla società di provvedere alle formalità presso il registro delle imprese.

Il contratto di intestazione fiduciaria di quote non è riconducibile ai patti parasociali di cui all’art. 2341-bis c.c., poiché non è finalizzato a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all’interno della società nell’esercizio della funzione organica, né alla negotiorum gestio, che presuppone la spontaneità dell’intervento e l’assenza di un rapporto giuridico che obblighi a intervenire nella sfera altrui; non trova quindi applicazione il termine di preavviso previsto per il recesso dai patti parasociali a tempo indeterminato. La cancellazione del fiduciario dall’albo professionale cui era iscritto al momento della stipula non incide sulla spettanza del compenso pattuito, in assenza di una previsione negoziale che attribuisca rilievo alla perdurante iscrizione, ma solo sulla maggiorazione a titolo di cassa previdenziale.

Data Sentenza: 29/12/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Innocenza Vono
Registro: RG 8899 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 11/09/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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