La figura del socio occulto o del socio di fatto non è configurabile nell’ambito delle società di capitali. L’acquisizione dello status di socio è infatti assoggettata a formalità non surrogabili con facta concludentia: l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e contenere l’indicazione delle generalità dei soci, e all’iscrizione nel registro delle imprese l’art. 2331 c.c., dettato per la s.p.a. e applicabile alla s.r.l., attribuisce efficacia costitutiva. Diversamente, nelle società di persone il rapporto sociale di fatto ricorre quando manchi la prova scritta della costituzione del rapporto, non richiesta dalla legge ai fini della sua validità.
Non merita pertanto accoglimento la domanda con cui il socio formalmente intestatario della quota chiede la condanna del preteso consocio di fatto al rimborso pro quota degli esborsi sostenuti in ragione della partecipazione [nella specie, imposte accertate in capo alla società e imputate al socio in forza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili], quando il suo accoglimento presupponga l’accertamento della qualità di socio occulto del convenuto.