La responsabilità solidale dei soci di s.r.l. prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c. presuppone che essi abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, disponendo di un potere decisionale in ordine al compimento dell’atto di gestione, attribuito dalla legge o dallo statuto ovvero esercitato di fatto, anche solo in via occasionale. Può assumere rilievo anche l’impulso all’attività gestoria dato dal socio in forme non istituzionali e meramente ufficiose, purché tale da evidenziarne l’ingerenza o l’influenza effettiva sugli amministratori.
Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. richiede la prova della volontà di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società o a terzi mediante l’induzione dell’amministratore all’inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, della piena consapevolezza della contrarietà dell’atto di gestione alla legge, all’atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione e delle sue possibili conseguenze dannose. Poiché per espressa previsione normativa tale responsabilità non può essere di tipo meramente colposo, essa non sorge per la semplice assenza di controllo in occasione dell’approvazione dei bilanci, né per il solo rapporto di parentela con l’amministratore.
La scelta dell’amministratore di vendere i beni strumentali della società può rientrare nelle scelte di gestione e di rischio d’impresa [come la necessità di ottenere liquidità per rimanere sul mercato], quando non appaia del tutto avulsa da una logica imprenditoriale.
Nell’azione di responsabilità sociale nei confronti dell’amministratore di s.r.l. l’attore ha l’onere di allegare e provare il danno derivante dalle condotte contestate e il nesso di causalità tra queste e il pregiudizio lamentato, al quale non supplisce una quantificazione apodittica del danno.