Nella società di persone ad amministrazione disgiuntiva, il socio amministratore che si è disinteressato della gestione, lasciandola di fatto all’altro socio amministratore, non è esonerato dagli obblighi che gli incombono ai sensi dell’art. 2260, comma 2, c.c., norma che sancisce la responsabilità solidale degli amministratori verso la società, perché ai sensi dell’art. 2257, comma 2, c.c. egli ha titolo per opporsi alle operazioni che l’altro voglia compiere, prima che siano compiute, così da evitare o almeno ridurre le perdite sociali. In mancanza di prova del conferimento all’altro socio di un mandato a gestire in via esclusiva, è irrilevante la circostanza di fatto che dell’attività si occupasse soltanto quest’ultimo; le contestazioni mosse successivamente al suo operato non tengono luogo del potere di opposizione preventiva previsto dall’art. 2257 c.c.
Nell’azione di responsabilità promossa dal socio nei confronti del socio amministratore di società di persone ai sensi dell’art. 2260, comma 2, c.c., l’attore deve provare un danno riconducibile a condotte di mala gestio, che non si identifica con le perdite subite dalla società e non può quantificarsi nei versamenti effettuati dallo stesso amministratore per ripianarle.
La scelta dell’amministratore di proseguire un’attività non conveniente e antieconomica non presenta profili di illegittimità, né esprime la volontà di danneggiare la società o i creditori sociali, quando egli ha regolarmente ripianato le perdite, anche con risorse proprie, evitando che la società maturasse debiti verso dipendenti, fornitori ed Erario, e la mancanza di redditività deriva da fattori riconducibili al rischio d’impresa.
L’appello che ripropone argomentazioni già svolte in primo grado è ammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. quando individua ed espone chiaramente le censure rivolte alla sentenza impugnata e le modifiche richieste al percorso argomentativo del giudice di primo grado, consentendo all’appellato una puntuale difesa.