Il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., spetta ai soli soci che non partecipano all’amministrazione. Non può pertanto invocarlo il socio [società] il cui legale rappresentante sia componente del consiglio di amministrazione, perché per il suo tramite partecipa all’amministrazione e ha libero accesso alla documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale della società, senza necessità di alcuna autorizzazione per prenderne visione, consultarla o estrarne copia.
Difetta il fumus boni iuris della domanda cautelare volta a ottenere l’accesso alla documentazione sociale quando la società abbia ripetutamente invitato il richiedente a recarsi presso la sede per consultare ed estrarre copia dei documenti di interesse, senza ricevere riscontro, perché in tal caso non è ravvisabile alcun palese inadempimento della società.