L’avvio da parte della società della procedura di liquidazione prevista dall’art. 2437-quater c.c., con offerta in opzione agli altri soci delle azioni del socio che abbia comunicato il recesso, implica accettazione del recesso e determina lo scioglimento del rapporto sociale, anche quando il recesso sia stato esercitato in difetto dei presupposti legali o statutari; resta da determinare soltanto la somma da liquidare al socio ove le azioni restino inoptate. La riserva della società di interrompere la procedura in caso di mancato esercizio dell’opzione, espressa soltanto internamente, è priva di effetto ed è comunque difforme dalla disciplina codicistica del recesso.
L’esercizio dell’opzione di acquisto da parte degli altri soci è estraneo al perfezionamento del recesso, e la società non può subordinare la risoluzione del vincolo sociale all’esito della procedura di liquidazione. Il rapporto sociale si estingue quando la dichiarazione di recesso sia accettata, anche implicitamente, dall’organo amministrativo; la liquidazione della partecipazione costituisce una fase eventuale e successiva, esecutiva degli obblighi derivanti dalla risoluzione del rapporto.
Una volta accettato il recesso, l’eventuale violazione da parte del socio receduto di impegni assunti verso la società e gli altri soci [di mantenere la partecipazione fino alla scadenza di un piano di risanamento] rileva sul solo piano risarcitorio e lascia fermo il diritto alla liquidazione della partecipazione.
L’art. 24 d.lgs. 175/2016, nel prevedere l’alienazione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, rinvia a tale norma nel suo complesso. La partecipazione è ammessa quando ricorrono congiuntamente il vincolo di attività posto dal comma 2 [svolgimento di un’attività di interesse generale o di altra attività tra quelle elencate] e il vincolo di scopo posto dal comma 1 [stretta necessità dell’attività per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente].
Le finalità istituzionali dell’amministrazione socia vanno riscontrate dall’amministrazione stessa con decisione soggetta a verifica, perché incide su posizioni soggettive di terzi [la società partecipata, gli altri soci, i creditori sociali, la collettività]; esse si ricavano in parte dall’ordinamento e in parte dagli atti adottati dall’amministrazione, rispetto ai quali l’atto previsto dall’art. 24 d.lgs. 175/2016 ha valore soltanto ricognitivo.
La gestione di un interporto di rilevanza nazionale costituisce attività di interesse generale e rientra nelle finalità istituzionali del comune il cui territorio sia servito dall’infrastruttura, in ragione delle funzioni comunali in materia di assetto e utilizzazione del territorio e di sviluppo economico previste dall’art. 13 d.lgs. 267/2000; ne deriva l’insussistenza dell’obbligo di dismettere la partecipazione ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 175/2016. Gli atti di pianificazione adottati dall’amministrazione anche dopo la comunicazione di recesso possono attestare la rilevanza dell’attività per le sue finalità istituzionali.
L’insussistenza dell’obbligo di alienazione previsto dal d.lgs. 175/2016 rende inapplicabile la disciplina speciale e lascia integra la facoltà di recesso dell’amministrazione socia, se e in quanto prevista dal codice civile o dallo statuto.
I commi 5-bis e 5-ter dell’art. 24 d.lgs. 175/2016 autorizzano l’amministrazione a non procedere temporaneamente all’alienazione della partecipazione, senza vietarla; la sospensione dell’applicabilità dei commi precedenti lascia pertanto ferma la possibilità di dismettere la partecipazione.
Sulla somma dovuta al socio receduto per la liquidazione della partecipazione decorrono gli interessi legali dalla messa in mora, mentre la rivalutazione monetaria spetta soltanto se il socio dimostri il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.