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Corte d'appello di Firenze, 15 Ottobre 2024, n. 1731/2024

Insufficienza del mero dato contabile degli ammortamenti a dimostrare la reale situazione patrimoniale della società

Corte d'appello di Firenze, 15 Ottobre 2024, n. 1731/2024
Insufficienza del mero dato contabile degli ammortamenti a dimostrare la reale situazione patrimoniale della società

Il mero dato contabile dell’errata o omessa applicazione degli ammortamenti, ricavato dai bilanci senza esame del registro dei cespiti ammortizzabili e senza considerazione della tipologia, delle caratteristiche e del valore residuo dei beni effettivamente presenti in azienda, è di per sé insufficiente a dimostrare la reale situazione patrimoniale della società e la non veridicità dello stato patrimoniale [e quindi a fondare la responsabilità degli amministratori per illegittima prosecuzione dell’attività].

In caso di violazione degli obblighi previsti dagli artt. 2485 e 2486 c.c. (provvedere senza indugio, al verificarsi di una causa di scioglimento, agli adempimenti previsti dall’art. 2484, comma 3, c.c. e adottare nelle more una gestione meramente conservativa), gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati, purché sia provato, secondo i principi generali, un concreto ed effettivo pregiudizio.

Il criterio della differenza dei netti patrimoniali previsto dall’art. 2486 c.c. calcola il danno come differenza tra il patrimonio netto al momento in cui si verifica la causa di scioglimento e quello al momento del passaggio effettivo alla fase di liquidazione ovvero dell’apertura di una procedura concorsuale; [qualora la società non sia stata posta in liquidazione né assoggettata a procedura concorsuale] è incongruente assumere come termine finale del calcolo la data di cessione delle quote sociali.

Il consulente tecnico d’ufficio non può estendere le proprie indagini a fatti costitutivi, modificativi o estintivi che non abbiano formato oggetto dell’attività deduttiva delle parti, nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti [quali i vizi contabili di esercizi anteriori a quelli dedotti in citazione].

Il mero invio di documentazione al consulente tecnico d’ufficio da parte del consulente di parte, in difetto del consenso dell’altra parte, è irrilevante ai fini della nullità della consulenza ai sensi dell’art. 198, comma 2, c.p.c. se non è dimostrato l’effettivo utilizzo di tale documentazione da parte del consulente.

È ultra petita la condanna dei cedenti di quote sociali al pagamento di somme corrispondenti a insussistenze di attivo qualora il cessionario abbia chiesto soltanto la restituzione della parte di prezzo versata e il rimborso delle sopravvenienze passive in forza della clausola di garanzia del contratto di cessione, e la sussistenza di tali sopravvenienze sia stata esclusa.

Data Sentenza: 15/10/2024
Carica: Presidente
Giudice: Anna Primavera
Relatore: Luigi Nannipieri
Registro: RG 990 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Simone D'Alessandro
Simone D'Alessandro

Laureato con lode presso l'Università degli Studi di Trento, collabora con un primario studio legale interazionale presso la sede di Milano.

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