L’art. 2486, comma 3, c.c., relativo ai danni derivanti dalla prosecuzione non conservativa dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, pone un criterio presuntivo dei netti patrimoniali che opera «salva la prova di un diverso ammontare» e ha funzione suppletiva e integrativa dell’onere probatorio. Quando chi agisce in responsabilità fornisce la prova specifica del danno solo per determinate operazioni od omissioni [l’omesso pagamento di imposte e contributi], il risarcimento va commisurato esclusivamente a tali poste analiticamente accertate; è perciò escluso il cumulo tra il danno presuntivo ex art. 2486 c.c. e quello derivante da singole operazioni od omissioni che trovano il medesimo presupposto nell’illegittima prosecuzione dell’attività sociale.
In tema di azione ex art. 146 l. fall. contro gli amministratori, il giudice può avvalersi in via equitativa del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali per liquidare il danno da prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento solo quando sia impossibile una ricostruzione analitica del danno, per l’incompletezza dei dati contabili o per la notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto alla dichiarazione di fallimento, e a condizione che l’attore abbia allegato un inadempimento astrattamente idoneo a cagionare il danno lamentato e abbia specificato le ragioni che impediscono un rigoroso accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta.
Il revisore legale che esprime un giudizio positivo su un bilancio che non rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale ed economica della società, omettendo anche solo di sollevare dubbi sulla continuità aziendale, risponde in solido con gli amministratori ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 39/2010 dell’aggravamento del dissesto derivante dalla prosecuzione dell’attività. Poiché tale responsabilità ha carattere derivativo rispetto a quella degli amministratori, il revisore non può essere condannato in base al criterio presuntivo dei netti patrimoniali quando questo non sia applicabile agli amministratori corresponsabili, né risponde del danno da specifiche omissioni gestorie [l’omesso versamento di imposte e contributi] a lui non ascrivibili.
La transazione parziaria conclusa dalla curatela con alcuni degli amministratori responsabili, avente a oggetto la sola quota di responsabilità del transigente nell’obbligazione solidale risarcitoria, scioglie la solidarietà passiva e libera il transigente da ogni vincolo verso la procedura. Ne consegue che la domanda di garanzia o di regresso proposta nei suoi confronti da un altro amministratore convenuto è inammissibile per difetto di legittimazione passiva, perché tra condebitori solidali non sussiste un rapporto di garanzia in senso proprio e il regresso presuppone una responsabilità del transigente verso la procedura che non può più essere accertata; le quote dei transigenti vanno comunque interamente detratte dal danno risarcibile dagli altri convenuti.
In caso di omessa adozione delle misure previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. a fronte di una perdita rilevante, il danno può derivare dal compimento da parte degli amministratori di atti di gestione incompatibili con il vincolo di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale posto dall’art. 2486, comma 1, c.c. Chi agisce per il risarcimento ha l’onere di allegare e provare la ricorrenza della causa di scioglimento e il successivo compimento di atti gestori, senza dover dimostrare che essi siano espressione della normale attività d’impresa e privi di finalità liquidatoria; spetta agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti non hanno comportato un nuovo rischio d’impresa e sono giustificati dalla finalità liquidatoria o da specifiche ragioni conservative.