In sede di revoca cautelare dell’amministratore [di s.r.l.], la responsabilità dell’amministratore ha natura contrattuale, sicché, a fronte dell’allegazione di inadempimenti gestori, spetta all’amministratore fornire la prova specifica che la propria condotta non abbia violato gli obblighi inerenti alla carica. Non sono tollerabili condotte distrattive né la confusione del patrimonio sociale con un patrimonio di altra natura [familiare].
L’amministratore di diritto che si sia prestato, per ragioni familiari, a figurare nella carica senza svolgere in concreto l’attività gestoria non può invocare tale circostanza come esimente dalla propria responsabilità.
L’impiego delle risorse sociali per finalità familiari aggrava la posizione dell’amministratore, perché i creditori sociali devono poter fare ragionevole affidamento sul fatto che la provvista aziendale non sia destinata a scopi diversi da quelli sociali.
Ai fini della revoca cautelare dell’amministratore, il fumus boni iuris sussiste quando risultino accertate attività distrattive e una gestione opaca, nella quale non sia chiara la distinzione tra patrimonio sociale e patrimonio familiare; il periculum in mora sussiste quando, in ragione della gravità delle condotte contestate, vi sia il concreto pericolo che i loro effetti patrimoniali dannosi si aggravino.