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Corte d'appello di Catania, 2 Aprile 2024, n. 563/2024

Cessione di quote di s.r.l.: competenza della sezione specializzata e gravità dell’inadempimento del promittente venditore

Corte d'appello di Catania, 2 Aprile 2024, n. 563/2024
Cessione di quote di s.r.l.: competenza della sezione specializzata e gravità dell’inadempimento del promittente venditore

Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. 168/2003, la domanda di esatto adempimento di un negozio di cessione di quote di partecipazione sociale avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo, ancorché la controversia non incida sulla composizione della compagine sociale.

La connessione di cui all’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003 opera in favore della sezione specializzata in materia di impresa, sicché non consente la trattazione in simultaneus processus, dinanzi al giudice ordinario competente per la domanda principale, della domanda connessa rientrante nella competenza della sezione specializzata [proposta da terzi intervenuti]. L’attrazione dell’intera controversia alla sezione specializzata per ragioni di connessione è tuttavia preclusa, quanto alla domanda principale, ove in primo grado non sia stata tempestivamente sollevata l’eccezione di incompetenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c., né il giudice l’abbia rilevata d’ufficio. In difetto di specifico motivo di appello, non può porsi la questione della composizione, monocratica anziché collegiale, del giudice che ha deciso la controversia.

Il promittente venditore di quota di s.r.l. che rifiuti di stipulare il contratto definitivo a fronte dell’offerta, da parte del promissario acquirente, della parte di prezzo correttamente determinata secondo le modalità di pagamento, anche rateali, pattuite [mediante rinvio del preliminare a una coeva scrittura transattiva] si rende inadempiente e non ha diritto ad ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Il rifiuto non è giustificato dall’inadempimento del promissario acquirente a un’obbligazione secondaria rispetto a quella principale di offerta del pagamento del prezzo [obbligo di depositare fiduciariamente presso il notaio gli assegni destinati al pagamento della quota].

La valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., nozione sostanzialmente sinonima di gravità, va condotta secondo il criterio relativistico, coordinando il profilo obiettivo della mancata esecuzione della prestazione con quello soggettivo dell’interesse della parte non inadempiente all’esatta esecuzione e, in caso di inadempimento parziale, tenendo conto della sua entità rispetto alla prestazione complessivamente dovuta. Non è grave, e non giustifica pertanto la risoluzione del contratto preliminare di cessione di quota di s.r.l., l’inadempimento del promittente venditore che, senza riguardare la prestazione principale del trasferimento della quota, consista nel rifiuto di accettare il pagamento del prezzo con le modalità rateali offerte dal promissario acquirente, ove esso non alteri in maniera intollerabile l’equilibrio contrattuale e non faccia venir meno l’interesse del promissario acquirente all’acquisto [dell’intero capitale sociale]. A tal fine, alla stregua del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede, non può valorizzarsi l’interesse del promissario acquirente derivante dal vantaggio di aver già conseguito il controllo della società senza aver corrisposto l’intero prezzo convenuto.

Data Sentenza: 02/04/2024
Carica: Presidente
Giudice: Antonella Vittoria Balsamo
Relatore: Antonino Fichera
Registro: RG 120 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Francesco Silla
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