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Corte d'appello di Firenze, 15 Ottobre 2024, n. 1729/2024

Irripetibilità dei rimborsi di finanziamenti postergati dei soci ed esclusione della responsabilità del liquidatore

Corte d'appello di Firenze, 15 Ottobre 2024, n. 1729/2024
Irripetibilità dei rimborsi di finanziamenti postergati dei soci ed esclusione della responsabilità del liquidatore

È esente da responsabilità il liquidatore che ometta di agire nei confronti del socio per ottenere la restituzione dei rimborsi di finanziamenti eseguiti in violazione della postergazione prevista dall’art. 2467 c.c., perché tali rimborsi sono sottratti all’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito. Il rimborso costituisce infatti pagamento di un debito esistente e soltanto temporaneamente inesigibile, irripetibile ai sensi dell’art. 1185 c.c., secondo cui il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, salvo diverse previsioni di legge [quale l’art. 164 d.lgs. 14/2019 per i pagamenti di crediti postergati eseguiti nell’anno anteriore alla domanda cui segue l’apertura della procedura concorsuale].

La violazione della postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. può fondare la responsabilità verso i creditori sociali, e quindi verso il fallimento, degli amministratori che abbiano restituito ai soci le somme finanziate. Eseguito il rimborso, l’unica ulteriore tutela esperibile è l’inefficacia dei rimborsi avvenuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, prevista dall’art. 2467, comma 1, c.c. e ora dall’art. 164 d.lgs. 14/2019 con riferimento all’anno anteriore alla domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale; il rimedio ha natura di revocatoria fallimentare ex lege, analoga per il meccanismo dell’inefficacia automatica a quella dei pagamenti prevista dall’art. 65 l. fall., ed è estraneo alle azioni restitutorie.

La postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società, anche in assenza di un concorso formale con gli altri creditori, e configura una condizione legale di inesigibilità temporanea del credito del socio alla restituzione del finanziamento, destinata a cessare con il superamento della situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma. Spetta all’organo gestorio verificare se tale situazione sussista al momento della concessione del finanziamento e a quello della richiesta di rimborso, e in tal caso la società deve rifiutare il rimborso.

Il giudice d’appello che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata procede d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese dell’intero giudizio, attribuendone e ripartendone l’onere in base all’esito complessivo della lite, perché la soccombenza va valutata secondo un criterio unitario e globale.

Data Sentenza: 15/10/2024
Carica: Presidente
Giudice: Ludovico Delle Vergini
Relatore: Luigi Nannipieri
Registro: RG 1130 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/11/2026
Massima a cura di: Marta Cosi
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