Nell’azione di responsabilità per indebita prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale rileva il dato sostanziale della consistenza del patrimonio sociale, sia quando il bilancio approvato abbia occultato la perdita, sia quando un bilancio correttamente redatto attesti la perdita del capitale e risulti provato il suo integrale superamento. È pertanto esclusa la responsabilità dell’amministratore quando sia provato che, alla data di approvazione del bilancio che espone la perdita, la società disponeva di un patrimonio netto ampiamente positivo per effetto di utili di periodo già maturati, certi e documentati, a prescindere dalla correttezza degli adempimenti procedurali seguiti [redazione di una situazione patrimoniale aggiornata, convocazione di un’apposita assemblea, specificazioni nella delibera di approvazione del bilancio].
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c. in presenza di perdite superiori a un terzo del capitale occorre tener conto della reale situazione patrimoniale della società al momento della decisione assembleare, compresi i risultati anche positivi della gestione maturati dopo l’ultimo bilancio d’esercizio nel quale le perdite sono state registrate, perché la riduzione del capitale per perdite ha funzione meramente dichiarativa e mira a far coincidere il capitale nominale con quello effettivo, avendo riguardo al patrimonio netto risultante da una situazione patrimoniale riferita alla data più prossima possibile. Gli utili di periodo sono pertanto utilizzabili per la copertura delle perdite in caso di riduzione nominale del capitale.
La cessione di una partecipazione sociale da parte dell’amministratore a un prezzo sostanzialmente vile e irrisorio rispetto al suo valore effettivo, senza che sia allegata una valida giustificazione, cagiona alla società un danno risarcibile pari alla differenza, anche quando il prezzo corrisponda a quello pagato pochi mesi prima per l’acquisto della stessa partecipazione sotto la gestione di altro amministratore, perché la partecipazione, una volta entrata nel patrimonio sociale a qualsiasi titolo, va ceduta a un prezzo coerente con il suo valore effettivo [cessione al valore nominale di una quota di valore effettivo stimato in misura di gran lunga superiore].
Il giudice civile può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche raccolte in altro giudizio tra le stesse o tra altre parti [perizia stragiudiziale e consulenza tecnica svolta nel giudizio revocatorio], idonee a rafforzare le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio o a indurre a rettificarle; il valore effettivo della partecipazione ceduta può essere determinato in via prudenziale in misura intermedia tra le stime delle diverse consulenze.
L’accoglimento dell’azione revocatoria dell’atto di cessione della partecipazione lascia integro il credito risarcitorio verso l’amministratore che l’ha ceduta a prezzo vile quando il valore della partecipazione recuperata sia nel frattempo sostanzialmente azzerato [per l’alienazione degli immobili della partecipata e la sua messa in liquidazione]. L’onere di provare gli effetti dell’accoglimento della revocatoria, quale fatto modificativo o parzialmente estintivo del credito risarcitorio, grava sull’amministratore convenuto.
La domanda di manleva proposta dall’amministratore convenuto nei confronti dell’amministratore che gli è succeduto va respinta quando la responsabilità e il danno accertati siano riferiti a condotte esclusive dell’istante.
L’autorizzazione del giudice delegato al curatore a proporre appello, anche se intervenuta in corso di giudizio, ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 182 c.p.c., applicabile anche in appello, e rende superflua l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione.
L’appello soddisfa i requisiti dell’art. 342 c.p.c. quando individua con sufficiente chiarezza le parti della sentenza impugnate, formula contestazioni adeguatamente argomentate e specifica le modifiche richieste, consentendo all’appellato di difendersi e al giudice di cogliere la portata del gravame.
Il giudice d’appello che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata procede d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese dell’intero giudizio, valutando la soccombenza in base all’esito complessivo della lite secondo un criterio unitario e globale, e liquida i compensi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata, ai sensi dell’art. 5 d.m. 55/2014.