Il recesso del socio di s.p.a. è un negozio unilaterale recettizio che produce i suoi effetti, sciogliendo il vincolo sociale, dal momento in cui la dichiarazione perviene alla società, e non al termine del procedimento di liquidazione e rimborso delle azioni, che resta estraneo alla fattispecie del recesso: lo conferma l’art. 2437-bis, comma 3, c.c., il quale, stabilendo che il recesso è privo di efficacia se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima o delibera lo scioglimento, presuppone che esso sia efficace fin dall’origine; la comunicazione del recesso determina il congelamento dei diritti corporativi e patrimoniali del receduto sulle azioni, che restano depositate presso la società.
La revoca della delibera che ha legittimato il recesso priva quest’ultimo di efficacia e restituisce al socio la pienezza della sua posizione per l’intera partecipazione: la corte d’appello non può quindi negare al socio la legittimazione a impugnare la delibera di revoca sul presupposto che il recesso, riguardante quasi tutte le azioni, abbia ridotto la sua partecipazione al di sotto della soglia dell’art. 2377, comma 3, c.c. [nella specie, recesso esercitato dalla fiduciaria del socio per 209 delle 210 azioni; sentenza cassata con rinvio].
Il meccanismo dell’art. 2378, comma 2, c.c., per cui il giudice non può pronunciare l’annullamento se nel corso del processo l’impugnante perde per atto tra vivi il numero di azioni richiesto, non si applica nel giudizio di cassazione, nel quale il cessionario non può intervenire: la pronuncia spiega effetto nei suoi confronti ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c. ed egli potrà costituirsi nel giudizio di rinvio.