L’impugnazione della delibera di aumento di capitale di s.r.l. per nullità derivante dalla nullità del bilancio sul quale essa si fonda [redatto in violazione dei principi di verità e chiarezza] è soggetta al termine di decadenza di centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, previsto dall’art. 2379 ter c.c. e richiamato dall’art. 2479 ter c.c., perché la norma mira ad assicurare la stabilità delle deliberazioni destinate a incidere in modo significativo sull’assetto sociale, a tutela dei terzi e del loro affidamento sulla consistenza del capitale. La decadenza opera anche quando si tratti di nullità derivata.
L’aumento di capitale deliberato in presenza di esigenze di patrimonializzazione oggettivamente esistenti, ancorché genericamente motivate dall’assemblea, è sorretto da un interesse sociale e non può dirsi adottato al solo fine di danneggiare il socio di minoranza, sicché la delibera non è annullabile per abuso della regola di maggioranza [esigenze emergenti dalle stesse rettifiche delle voci di bilancio censurate dal socio impugnante, idonee a rivelare una grave perdita patrimoniale].
Il mantenimento in bilancio del valore dell’avviamento richiede adeguati e completi supporti informativi, che non possono consistere nel generico richiamo al track record della società e a iniziative non meglio specificate. Quando la maggior parte degli esercizi recenti abbia registrato risultati operativi in perdita, gli amministratori devono predisporre l’impairment test, almeno nella forma semplificata, sulla base di risultati prospettici e del confronto fra gli ammortamenti prospettici e la capacità di ammortamento dell’impresa.
La partecipazione di controllo deve essere svalutata quando abbia subito una perdita durevole di valore, e il suo mantenimento al costo a fronte di un patrimonio netto negativo della partecipata non è adeguatamente giustificato da motivazioni generiche, quali la strategicità delle attività svolte dalla controllata e i suoi andamenti economici prospettici, perché in presenza di perdite della partecipata le valutazioni degli amministratori circa l’esistenza di una perdita durevole di valore devono essere particolarmente accurate, prudenti e motivate.
La regola della maggioranza, che vincola i soci dissenzienti alla decisione adottata, trova il suo limite nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale, sicché la deliberazione assembleare è annullabile per abuso della regola di maggioranza quando non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società e sia il risultato di un’intenzionale attività dei soci di maggioranza diretta a ledere i diritti di partecipazione e gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza uti singuli. La prova dell’abuso incombe sul socio di minoranza, che deve indicarne i sintomi, desumibili anche da circostanze successive all’approvazione della delibera; al di fuori di un esercizio ingiustificato o fraudolento del voto, i motivi che hanno indotto la maggioranza al voto restano insindacabili.