La licenza di brevetto che attribuisca al licenziatario una licenza “irrevocabile, esclusiva e valida in tutto il mondo” per produrre, usare, promuovere e vendere i prodotti brevettati va intesa come licenza esclusiva assoluta, che preclude anche al titolare la produzione in proprio, quando il contratto non contenga un’espressa riserva in suo favore; la puntuazione preliminare non vincolante e superata dagli accordi definitivi non vale a mutarne il senso, e il contratto di fornitura che consenta al licenziante di produrre una quantità limitata di prodotti da destinare al solo licenziatario opera come deroga circoscritta all’esclusiva.
La clausola di esclusiva assoluta non ha una funzione autonoma di regolazione della concorrenza rispetto al contratto di licenza in cui è inserita, e non ricade quindi nei limiti di durata dell’art. 2596 c.c.; le obiezioni sulla sua contrarietà all’art. 101 TFUE formulate in termini generici non consentono in sede cautelare una prognosi sfavorevole [nella specie, rigettato per difetto di fumus il ricorso della licenziante di brevetti su bioreattori a membrana che chiedeva l’accertamento del proprio diritto di produrre].