La commercializzazione di cartucce per stampanti che presentino le caratteristiche tecniche rivendicate nei brevetti europei del produttore della stampante integra, sul piano cautelare, contraffazione di brevetto, a prescindere dal produttore o importatore indicato sulle confezioni e dalla effettiva compatibilità con le cartucce originali; l’uso del marchio del titolare sul sito e sulle confezioni per presentare i prodotti integra anche contraffazione di marchio e concorrenza sleale [nella specie, cartucce compatibili con stampanti Epson, dotate di memoria e sensore di livello dell’inchiostro protetti dai brevetti EP 1800872 ed EP 2177363, vendute da un rivenditore online contumace].
In via cautelare possono essere disposti l’inibitoria, il ritiro dal commercio, l’oscuramento delle pagine web, il sequestro dei prodotti, del materiale promozionale e degli elementi di prova della violazione, anche presso terzi nei limiti dell’art. 130 c.p.i., con penale per ogni violazione e giorno di ritardo; la pubblicazione del provvedimento può essere negata.