L’ingegnere iscritto all’albo di altro Stato membro che non abbia compiuto gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 per la prestazione temporanea e occasionale né la procedura di riconoscimento della qualifica in regime di stabilimento non ha azione, ai sensi dell’art. 2231 c.c., per il pagamento del compenso relativo alla progettazione di opere di edilizia civile, attività riservata ai professionisti iscritti negli albi dagli artt. 51 e 52 del r.d. n. 2537/1925, perché l’esecuzione della prestazione da parte di chi non sia abilitato determina la nullità assoluta del rapporto con il cliente.
Ai sensi dell’art. 99 l. n. 633/1941 il progetto di ingegneria è tutelato solo quando presenti soluzioni originali di problemi tecnici, sicché, a fronte della contestazione della controparte, spetta all’autore allegare e provare gli aspetti di originalità dei propri elaborati. Anche ove i disegni siano tutelabili come opere dell’architettura ai sensi dell’art. 1 della stessa legge, chi lamenti il plagio deve provare la riproduzione non autorizzata della propria opera, la sua paternità e l’anteriorità della sua elaborazione rispetto alla pubblicazione contestata, e la domanda va respinta quando dal raffronto emergano differenze di elementi architettonici, proporzioni e volumi.