L’asimmetria tra diritti e obblighi nei contratti tra la catena della grande distribuzione e l’impresa che gestisce un reparto del supermercato non integra di per sé abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 l. n. 192/1998, che richiede una condotta arbitraria e contraria a buona fede, cioè una vessazione intenzionale dell’altra impresa per fini estranei a un apprezzabile interesse dell’impresa dominante, come modificare le proprie strategie o spuntare migliori condizioni, mirando soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui [nella specie, reparto salumeria di un supermercato Eurospin].
Il recesso o la disdetta alla scadenza di un contratto annuale con rinnovo non assume finalità ritorsiva in assenza di elementi che lo riconducano all’abuso del diritto, e il differente rilievo economico del ramo d’azienda coinvolto rispetto agli altri non prova l’abuso; escluso il fumus, va respinto il reclamo cautelare con condanna alle spese.