È inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 840-ter, comma 4, lett. a), c.p.c., l’azione di classe promossa dagli utenti di un impianto sportivo contro la società concessionaria e il Comune concedente per il rimborso degli abbonamenti non goduti a seguito dell’improvvisa chiusura dell’impianto disposta dal sub-concessionario e dalle società da questo delegate, che avevano venduto gli abbonamenti e incassato i corrispettivi [nella specie, piscine comunali di Terni chiuse senza preavviso nel gennaio 2022].
La responsabilità della concessionaria per omessa vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio è esclusa dalla repentina e imprevedibile chiusura, attuata in violazione del contratto di sub-concessione che imponeva al sub-concessionario di proseguire il servizio fino alla riconsegna dell’impianto, quando non sia individuabile un diverso comportamento esigibile per prevenirla; le spese seguono la soccombenza anche nella fase di ammissibilità.