Il preuso di un marchio di fatto dotato di notorietà non puramente locale prevale sul marchio successivamente registrato da altri che sia pressoché identico, perché il segno registrato difetta di novità rispetto a quello anteriore: va quindi respinta la domanda di contraffazione e di concorrenza sleale proposta dal titolare della registrazione contro il preutente, anche in difetto di domanda riconvenzionale di nullità [nella specie, segno figurativo di una manifestazione culturale calabrese usato dalla fondazione convenuta almeno dal 2013 e registrato nel 2016 dall’associazione attrice, già sua partner in un’associazione temporanea di scopo].
Le differenze grafiche irrisorie tra i due segni ne confermano la sostanziale identità, e la domanda risarcitoria, condizionata all’accoglimento di quella di contraffazione, va respinta con condanna dell’attrice alle spese.