La coltivazione e la commercializzazione, senza versare le royalties, di piante con identità genetica del 100% rispetto a varietà vegetali protette, accertata con la comparazione del DNA dei campioni prelevati in sede di descrizione, integra violazione della privativa e giustifica l’inibitoria, limitata alle varietà per le quali l’identità sia stata provata [nella specie, crisantemi di costitutori olandesi coltivati da un’azienda agricola calabrese, che sosteneva di averli acquistati da un vivaio].
La domanda risarcitoria richiede l’allegazione specifica delle conseguenze economiche della violazione: il danno può essere liquidato secondo le royalties ragionevolmente percepibili, con esclusione del cumulo con il lucro cessante e la retroversione degli utili, e non richiede la prova di un calo del fatturato, ma va respinta quando il titolare non provi neppure il costo delle royalties; anche il danno all’immagine della persona giuridica non è in re ipsa e va allegato e provato, eventualmente per presunzioni.