Le università sono tenute a corrispondere alla SIAE il compenso per le riproduzioni di opere a stampa effettuate nelle proprie biblioteche ai sensi degli artt. 68, comma 5, e 181-ter l.d.a., determinato secondo il criterio forfettario per studente iscritto previsto dagli accordi tra la SIAE e la Conferenza dei rettori, anche quando l’ateneo non li abbia recepiti con convenzioni attuative [nella specie, compensi per cinque anni accademici chiesti all’Università della Calabria].
La previsione secondo cui il compenso è versato dalle biblioteche nei limiti degli introiti riscossi per il servizio è norma imperativa, posta a tutela della finanza pubblica e del diritto allo studio, ma non è regola di validità del contratto e non ne determina la nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c.; grava sull’università la prova che gli introiti siano inferiori al compenso, che non può essere fornita con prospetti di provenienza della stessa parte privi di riscontro nella documentazione amministrativa o fiscale.