Va confermato il rigetto della domanda di plagio e di concorrenza parassitaria proposta da chi abbia sottoposto in via riservata a una società calcistica l’idea di un format di gioco online, poi sviluppato dalla società con un proprio prodotto, in difetto di prova che l’idea integrasse un’opera nuova e creativa o che la società se ne fosse indebitamente appropriata [nella specie, format “J-Game” proposto alla Juventus e prodotto “JOFC”].
L’uso del marchio altrui in una proposta di licenza rivolta al titolare, non seguita da alcuna utilizzazione economica, giustifica l’inibitoria ma non il risarcimento: il danno da contraffazione non è in re ipsa e il criterio del giusto prezzo del consenso presuppone un uso effettivo o almeno potenzialmente remunerabile del segno, sicché applicarlo a un uso mai avvenuto introdurrebbe un “prezzo del dissenso” estraneo all’art. 125 c.p.i. e una sanzione punitiva non ammessa (Cass., sez. un., n. 16601/2017).