Accertato il negozio fiduciario con cui i fiducianti hanno trasferito la propria quota di s.r.l. a una società con obbligo di ritrasferimento, la fiduciaria non può pretendere ai sensi dell’art. 1720 c.c. il rimborso pro quota delle somme che, in occasione dell’approvazione dei bilanci, abbia rinunciato a vedersi restituire dalla partecipata quale socio finanziatore, perché si tratta di rinunce effettuate nel proprio interesse di socio e non di spese sostenute nell’esecuzione dell’incarico fiduciario [nella specie, parziali rinunce a crediti per finanziamenti infruttiferi presentate come coperture di perdite].
L’attività del fiduciario deve muoversi nel solco dell’accordo fiduciario, sicché i finanziamenti erogati alla partecipata possono essere imputati ai fiducianti solo se il fiduciario provi di avere ricevuto istruzioni in tal senso, altrimenti restano riconducibili alla sua esclusiva scelta di socio; le allegazioni tardive e prive di un chiaro calcolo delle somme pretese non valgono a fondare la domanda riconvenzionale.