Va esclusa la responsabilità della società di revisione verso l’azionista di una banca popolare che lamenti di aver mantenuto in portafoglio le azioni confidando nelle relazioni di revisione sul bilancio, poi rivelatesi scorrette, per difetto del nesso causale: la tempestiva diffusione di informazioni veritiere al mercato avrebbe soltanto anticipato il crollo del valore delle azioni, sicché l’azionista avrebbe potuto evitare la perdita solo disponendo di una conoscenza privilegiata delle anomalie anteriore a quella degli altri investitori, forma di tutela che non può essere invocata [nella specie, azioni Veneto Banca e relazioni sul bilancio 2014].
Non ricorre l’assoluta novità della questione che giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c. quando esistano plurimi precedenti di merito su azioni risarcitorie contro società di revisione, e i motivi a sostegno della compensazione enunciati solo in comparsa conclusionale sono tardivi.