È inammissibile la richiesta di revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. proposta ante causam, perché il provvedimento non ha natura anticipatoria ma è strumentale all’azione di responsabilità già introdotta, sicché va chiesto contestualmente o successivamente alla proposizione del giudizio di merito, anche arbitrale: la soluzione è coerente con l’esigenza che il giudice della cautela conosca le ragioni dell’azione di responsabilità illustrate nell’atto introduttivo [nella specie, ricorso del socio al 50% contro l’amministratrice che non versava al proprietario dell’immobile i canoni incassati dall’affittuaria dell’azienda, con rischio di sfratto e perdita delle autorizzazioni ambientali].
La negazione della natura anticipatoria della revoca non lede il diritto dei soci a un efficace controllo sulla gestione, perché l’art. 379 CCII ha esteso alla s.r.l., anche priva di organo di controllo, la denunzia ex art. 2409 c.c., procedimento para-cautelare che consente la revoca degli amministratori nei casi più gravi; le spese seguono la causalità nei confronti della società rappresentata dal curatore speciale.