Nella liquidazione della quota di s.r.l. spettante all’erede del socio defunto ai sensi dello statuto e dell’art. 2473, comma 3, c.c., il valore di mercato dei terreni che compongono il patrimonio sociale va stimato con il criterio dell’edificabilità legale integrato da quello dell’edificabilità effettiva, rapportando la stima al concreto valore venale delle aree e non alle sole possibilità edificatorie astratte, e tenendo conto dell’indennità di esproprio già incassata [nella specie, aree agricole in parte ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano, quota del 60% del capitale].
Quando in appello la sola erede impugni la sentenza per ottenere una liquidazione maggiore e la società si limiti a chiedere il rigetto del gravame senza appello incidentale, l’art. 112 c.p.c. impedisce di ridurre il valore della quota riconosciuto in primo grado anche se la nuova CTU lo stimi in misura inferiore, perché sul punto si è formato il giudicato interno; le spese delle consulenze seguono la soccombenza dell’appellante.