Va respinta la domanda risarcitoria proposta, in via riconvenzionale, dal nuovo gestore di un fondo immobiliare contro la SGR sostituita per scelte gestionali relative agli immobili del fondo, quando la SGR abbia agito sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune e in assenza di elementi che suggerissero anche solo l’opportunità di un approfondimento o di un secondo parere [nella specie, Fondo Teodora, immobile di via Monte di Pietà a Milano e imposte IMU e TASI].
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non richiede l’istanza di parte né la prova del danno, ma esige la mala fede o la colpa grave del soccombente, riferite all’esercizio dell’azione nel suo complesso (Cass., sez. un., n. 9912/2018); la colpa grave sussiste quando la parte agisca per il danno da imposte dopo che tutte le istanze di rimborso erano già state respinte, impugnandone solo alcune, e pretenda anche importi già rimborsati dall’Erario prima del giudizio, e l’appello che non censuri questa motivazione non può rimuovere la condanna.