È inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario della quota venduta in danno del socio moroso quando nel merito si preannunci soltanto un’azione volta all’accertamento dell’illegittimità, della nullità, dell’annullabilità o dell’inefficacia della vendita, perché la misura cautelare ex art. 670 c.p.c. è funzionale alla pronuncia di condanna alla restituzione di beni o altre utilità, mentre il titolo di mero accertamento, privo di efficacia esecutiva, non potrebbe condurre alla procedura di consegna o di rilascio.
La determinazione dell’amministratore di trasferire agli altri soci la quota del socio moroso ai sensi dell’art. 2466 c.c., pervenuta al destinatario e non impugnata nel termine di novanta giorni richiamato dall’art. 2388 c.c., si consolida e diventa insuscettibile di tardivo sindacato; il socio escluso, non più tale, non ha quindi titolo per esercitare il diritto di voto né per invocare una tutela di natura ripristinatoria, e può far valere l’eventuale non conformità della vendita alla legge o allo statuto soltanto in via risarcitoria.
L’art. 2466 c.c. è norma imperativa e inderogabile, volta a tutelare l’integrità del capitale sociale e il corretto funzionamento della s.r.l., sicché non possono derogarvi né l’atto costitutivo o lo statuto né gli accordi tra le parti; in mancanza di approvazione dei bilanci successivi, il valore della quota può essere determinato sulla scorta dell’ultimo bilancio approvato, e l’eventuale errata stima non invalida la procedura di vendita, ma legittima al più una tutela di natura obbligatoria.