Il sequestro conservativo nei confronti del terzo acquirente ai sensi dell’art. 2905, secondo comma, c.c. presuppone che sia stata promossa o si intenda promuovere l’azione volta a far valere l’inefficacia dell’atto di disposizione, sorretta dal fumus boni iuris, e ha necessariamente, fin dall’inizio, un oggetto specifico e individuato, costituito dal bene trasferito dal debitore con l’atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia. Non possono pertanto esserne oggetto beni che non facevano parte del patrimonio uscito dal debitore, come le quote e il capitale della società costituita dai soci e i titoli di cartolarizzazione da questa detenuti.
Il concordato fallimentare omologato con decreto passato in giudicato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento ai sensi degli artt. 130 e 135 l. fall. (ora artt. 246 e 248 CCII), compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo e il cessionario del credito il cui dante causa abbia rinunciato all’opposizione all’omologazione; non può quindi essere promossa l’azione revocatoria ordinaria nei confronti degli atti successivi al passaggio in giudicato dell’omologa che presuppongono il valido trasferimento del residuo attivo di liquidazione al proponente.