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Tribunale di Milano, 13 Ottobre 2025, n. 7660/2025

Funzione e forma del rendiconto nell’associazione in partecipazione e risoluzione per omessa rendicontazione

Tribunale di Milano, 13 Ottobre 2025, n. 7660/2025
Funzione e forma del rendiconto nell’associazione in partecipazione e risoluzione per omessa rendicontazione

Nell’associazione in partecipazione il rendiconto, dovuto ad affare compiuto o annualmente se la gestione si protrae per più di un anno ai sensi dell’art. 2552 c.c., è lo strumento con cui l’associato verifica in modo tempestivo e continuativo le modalità di gestione dell’affare e la loro adeguatezza ai criteri di buona amministrazione e di buona fede. Esso deve contenere l’indicazione dei fatti storici dell’attività svolta che hanno prodotto entrate e uscite di denaro, con il relativo saldo, ed essere redatto nelle forme del bilancio civilistico con applicazione del principio di cassa.

L’associante è tenuto a rendere il conto anche quando gli affari oggetto del contratto abbiano subito ritardi nella realizzazione, perché il rendiconto serve a porre l’associato, che ha già eseguito l’apporto, nelle condizioni di valutare i propri interessi. Il dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede impone inoltre all’associante di portare a compimento l’affare entro il termine ragionevolmente necessario, anche in mancanza di un termine pattizio.

L’associazione in partecipazione è un contratto a prestazioni corrispettive di natura aleatoria, nel quale il sinallagma intercorre tra l’apporto, prestazione certa, e la partecipazione agli utili, prestazione incerta. L’omessa predisposizione del rendiconto e la mancata distribuzione degli utili protratte per un lungo periodo, quali inadempimenti degli obblighi principali dell’associante valutati alla stregua della buona fede, integrano il requisito della gravità richiesto dall’art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto.

L’associazione in partecipazione crea un singolo scambio tra l’apporto e la partecipazione agli utili ed è estranea ai contratti a esecuzione continuata; la sua risoluzione produce quindi, oltre all’effetto liberatorio per le prestazioni ancora da eseguire, l’effetto restitutorio per quelle già eseguite, con obbligo dell’associante di restituire l’apporto ricevuto. In difetto di allegazione della malafede dell’associante, gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla domanda giudiziale.

Il credito dell’associato alla restituzione dell’apporto è estraneo alle transazioni commerciali di cui all’art. 2 d.lgs. 231/2002, perché trova titolo in un contratto che non comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; su di esso non sono pertanto dovuti gli interessi moratori previsti da tale decreto.

La clausola che prevede la risoluzione del contratto per l’inadempimento di qualsiasi obbligazione contrattuale o di legge è una clausola di stile, inidonea a produrre la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; la domanda dell’associato va allora valutata secondo i principi della risoluzione giudiziale per inadempimento, e la domanda di risoluzione si intende implicitamente proposta con quella di restituzione dell’apporto, che ne costituisce il presupposto.

Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e, se previsto, il termine di scadenza, e ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.

Data Sentenza: 13/10/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ludovica Palmieri
Registro: RG 3521 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: giovanni noschese
giovanni noschese

Avvocato specializzato in gestione di Crisi di Impresa - Curatore di Liquidazioni Giudiziali e Commissario Giudiziale di Concordati Preventivi - Docente della Scuola Superiore della Magistratura

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