Ricerca Sentenze
Tribunale di Bari, 22 Luglio 2025, n. 2894/2025

Prova della qualità di socio di cooperativa e rilievo costitutivo della delibera di ammissione

Tribunale di Bari, 22 Luglio 2025, n. 2894/2025
Prova della qualità di socio di cooperativa e rilievo costitutivo della delibera di ammissione

La qualità di socio di una cooperativa si acquista con la delibera di ammissione da parte degli amministratori, che ha natura di fatto costitutivo; la trascrizione nel libro delle deliberazioni del consiglio e l’iscrizione nel libro soci ne costituiscono l’aspetto documentale e riproduttivo, secondo le finalità e le funzioni dei libri sociali. Qualora vi sia discrepanza tra il fatto costitutivo e la sua riproduzione documentale, il primo assume rilievo essenziale; in difetto di contestazioni circa l’esattezza della riproduzione documentale, la prova della qualità di socio può essere data con i dati annotati nel libro soci o con altro mezzo di prova equivalente, individuato nella dimostrazione del fatto costitutivo, cioè della delibera del consiglio di amministrazione.

L’art. 2528 c.c. non prevede alcuna forma ad substantiam o ad probationem per la domanda di ammissione a una società cooperativa, che costituisce il mero presupposto di fatto per l’avvio della procedura di ammissione, mentre hanno carattere costitutivo della qualità di socio la delibera di ammissione e l’iscrizione nel libro soci. Ne consegue che la mancanza della domanda di ammissione non comporta l’assenza di prova del rapporto associativo, che può risultare [dalla delibera di ammissione, dall’iscrizione nel libro soci e] da plurime e inequivoche condotte che comprovano la partecipazione alla vita associativa mediante il conferimento dei prodotti.

La clausola penale, in quanto pattuizione accessoria rispetto alla disciplina del rapporto cui accede, deve essere preventivamente determinata dalle parti; nei rapporti a esecuzione continuata o periodica [come l’obbligo statutario del socio di cooperativa di conferire i propri prodotti] è tuttavia legittimo che essa sia determinata facendo riferimento a parametri sufficientemente precisi e specifici che, pur variando nel tempo, siano determinati e conoscibili dalle parti. Quando i parametri da prendere a riferimento per la quantificazione sono noti o conoscibili dalle parti del rapporto, non è necessaria, in linea di principio, una preventiva comunicazione della penale alla parte tenuta a corrisponderla in caso di inadempimento.

La decisione di procedere nei confronti dei soci [di cooperativa] inadempienti all’obbligo di conferimento è rimessa al consiglio di amministrazione, sicché la circostanza che la cooperativa non abbia applicato la penale statutaria né escluso il socio per le annualità pregresse non prova l’insussistenza del rapporto associativo e non esclude la legittimità della richiesta della penale per le annualità successivamente contestate.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003 rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia avente a oggetto il rapporto associativo con una cooperativa, la qualità di socio e l’obbligo di conferimento, con la conseguente applicazione della penale statutaria in caso di inadempimento.

Data Sentenza: 22/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Assunta Napoliello
Registro: RG 15398 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Simone Iaione
Simone Iaione

Avvocato presso lo studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP | Cultore della materia in diritto commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Mostra tutto
logo