La delibera con cui l’assemblea [di s.r.l.] decide di coprire la perdita di esercizio mediante accollo da parte dei soci in proporzione alle rispettive quote, con versamento nelle casse sociali a semplice richiesta dell’amministratore, non fonda un diritto di credito della società nei confronti del socio assente che non vi abbia prestato consenso, perché l’accollo previsto dall’art. 1273 c.c., contratto a favore di terzo con cui il debitore e il terzo convengono che quest’ultimo assuma il debito dell’altro, ha natura di negozio contrattuale e postula necessariamente la chiara e specifica intenzione dei contraenti di attribuire al terzo il diritto di esigere il vantaggio stipulato a suo favore.