Nell’azione sociale di responsabilità promossa dalla società nei confronti dell’ex amministratore, la prova delle condotte illecite compiute in danno della società può essere tratta dalla sentenza penale passata in giudicato che le abbia accertate [sentenza di legittimità che conferma in fatto la ricostruzione dei giudici di merito]. Quando il giudice penale ne ha valutato la rilevanza anche con specifico riferimento ai danni patiti dalla società, oltre che ai fini dei reati contestati, risulta accertato anche il nesso di causalità tra quelle condotte e i danni lamentati dalla società.
La quantificazione del danno può fondarsi sull’esame della complessiva documentazione prodotta dalla società [prospetto di quantificazione delle singole voci, accertamenti tributari e relativi pagamenti], valutata unitamente alla mancata specifica contestazione delle singole voci da parte dell’amministratore convenuto, che resta onerato di tale contestazione anche quando abbia contestato in via generale la stessa sussistenza del danno.
La rinuncia dell’attore a una parte delle pretese risarcitorie, con conseguente accoglimento della domanda in misura ridotta, lascia ferma la soccombenza del convenuto ai fini della regolazione delle spese di lite, e per la sua efficacia è superflua l’accettazione della controparte.
È inammissibile il giuramento decisorio deferito su circostanze ininfluenti ai fini della decisione sulla sussistenza del danno [utile conseguito dalla società sulla commessa nella cui esecuzione erano state compiute le condotte illecite].