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Corte d'appello di Trieste, 12 Novembre 2024

Approvazione tardiva del bilancio ed esclusione dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea come causa di scioglimento

Corte d'appello di Trieste, 12 Novembre 2024
Approvazione tardiva del bilancio ed esclusione dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea come causa di scioglimento

L’approvazione del bilancio, anche se intervenuta oltre il termine di legge, esclude di per sé l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea quale causa di scioglimento della società prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. [approvazione deliberata dai soci titolari della maggioranza]. La legittimità della deliberazione di esclusione del socio di minoranza adottata nella stessa assemblea costituisce questione distinta, da far valere con l’impugnazione della relativa delibera.

Il decreto che accerta la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, fondato sulla mancata approvazione del bilancio, è corretto quando l’avvenuta approvazione sia stata soltanto affermata, senza alcun riscontro documentale, nel procedimento davanti al tribunale [che in tal modo non consente neppure di verificare l’eventuale erosione del capitale sociale]. Se la prova dell’approvazione è fornita in sede di reclamo, il giudice del reclamo revoca lo stato di liquidazione della società e la nomina del liquidatore, anziché annullare il decreto.

L’accertamento di quale, tra più bozze di bilancio contrapposte, sia corretta è estraneo al procedimento previsto dall’art. 2409 c.c.; le obiezioni del socio sulle singole voci vanno sollevate nell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio [alla quale il socio aveva scelto di non partecipare, pur potendo accedere alla documentazione contabile e bancaria della società].

Il reclamo previsto dall’art. 739 c.p.c., caratterizzato da cognizione sommaria e semplicità di forme, ammette l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in particolare di documenti non depositati davanti al tribunale, alla sola condizione che sia garantito il pieno contraddittorio tra le parti.

L’accoglimento del reclamo determinato dalla produzione di documenti non depositati nel procedimento di primo grado, unito alla pendenza di ulteriore contenzioso tra i soci, costituisce giustificato motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.

Ente Giudicante: Corte d'appello di Trieste
Data Sentenza: 12/11/2024
Carica: Presidente
Giudice: Marina Caparelli
Relatore: Marina Vitulli
Registro: RVG 165 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/11/2026
Massima a cura di: Silvia Sarracino
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