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Tribunale di Venezia, 9 Ottobre 2025, n. 4718/2025

Patto fiduciario prodromico all’ingresso in società e obbligo restitutorio dei soci fiduciari

Tribunale di Venezia, 9 Ottobre 2025, n. 4718/2025
Patto fiduciario prodromico all’ingresso in società e obbligo restitutorio dei soci fiduciari

Il contratto con cui il fiduciante consegna somme al socio fiduciario affinché le versi alla società [a titolo di riserva in conto futuro aumento di capitale e di finanziamento dei soci], in vista del proprio futuro ingresso nella compagine sociale, configura un patto fiduciario prodromico all’ingresso in società, privo di carattere gratuito perché il finanziamento della società ha come contropartita il diritto del fiduciante di entrare a farne parte. Ne derivano a carico dei soci fiduciari, oltre all’obbligo di gestire le somme ricevute e di versarle alla società secondo le indicazioni contrattuali, gli obblighi funzionali a consentire l’ingresso del fiduciante nella compagine sociale.

La clausola che, in caso di mancato ingresso in società del fiduciante, subordina l’obbligo di restituzione delle somme ai vincoli di legge e alla postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. va interpretata secondo buona fede nel senso che l’obbligo restitutorio viene meno soltanto quando la mancata acquisizione della qualità di socio dipenda dalla scelta del fiduciante. La qualificazione delle somme come capitale di rischio, che addossa al fiduciante sin dalla consegna i rischi connessi alla partecipazione, lascia fermo l’obbligo di restituzione quando il mancato ingresso in società sia imputabile all’inadempimento dei fiduciari.

In mancanza dell’aumento del capitale, i soci fiduciari possono disporre delle proprie partecipazioni soltanto dopo avere informato il fiduciante e averlo costituito in mora invitandolo ad acquistarle. Integrano grave inadempimento del patto fiduciario, che giustifica la risoluzione del patto e dell’accordo tra soci per l’aumento del capitale con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute, la cessione delle partecipazioni a terzi senza la preventiva informazione del fiduciante, che rende impossibile il suo ingresso in società, e il rifiuto di trasferirgli le quote unito al rifiuto di restituirgli le somme versate.

Il termine fissato per la deliberazione dell’aumento del capitale riservato al fiduciante ha natura non essenziale in difetto di espressa pattuizione [come conferma la prosecuzione dei versamenti in esecuzione del patto dopo la sua scadenza], sicché alla sua scadenza il fiduciante conserva il diritto di entrare a far parte della società.

L’accordo con cui i soci si impegnano a deliberare entro un termine un aumento del capitale a pagamento, aperto anche ai terzi, e i futuri soci si impegnano a sottoscriverlo per le quote indicate pone a carico dei primi l’obbligo di deliberare l’aumento e a carico dei secondi l’impegno di sottoscriverlo, e resta estraneo allo schema dell’opzione di acquisto esercitabile mediante dichiarazione unilaterale.

Ente Giudicante: Tribunale di Venezia
Data Sentenza: 09/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Lisa Torresan
Registro: RG 3306 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/11/2026
Massima a cura di: Tiziana Benedetta Bandini
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