È nulla per assoluta incertezza della causa petendi la domanda con cui i sindaci, chiamati a rispondere in altro giudizio dell’omessa vigilanza su un’operazione compiuta dagli amministratori, chiedono di essere tenuti indenni in via esclusiva dagli amministratori e dai soci che ne hanno beneficiato, quando manca la descrizione della ragione per la quale questi ultimi dovrebbero sopportare per intero l’onere economico dei danni, tanto più quando la responsabilità dei sindaci ha natura contrattuale e quella degli altri coobbligati è dedotta a titolo di fatto illecito [violazione di norma imperativa sul divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie].
È nulla per la medesima ragione la domanda subordinata dei sindaci di accertamento della responsabilità solidale degli amministratori e dei soci beneficiari e di ripartizione interna del debito risarcitorio, quando gli attori si limitano a richiamare la responsabilità ipotizzata nei loro confronti dal curatore nell’altro giudizio, senza dedurre una ragione specifica di responsabilità dei convenuti, senza esplicitare la propria eventuale responsabilità e senza indicare in quale modo la propria attività di vigilanza e controllo sia stata impedita od ostacolata dalle condotte dei convenuti, perché mancano così gli elementi per commisurare il regresso alla gravità della colpa di ciascun corresponsabile e all’efficienza causale delle rispettive condotte.
L’accertamento giudiziale della natura solidale di un debito risarcitorio e della quota interna di ciascun coobbligato può essere chiesto anche prima che il condebitore abbia pagato l’intero debito o estinto l’obbligazione. Il convenuto nell’azione di responsabilità prevista dall’art. 2392 c.c. è legittimato a chiamare in causa il terzo che ritiene corresponsabile, a titolo di garanzia propria ai sensi dell’art. 106 c.p.c., per far accertare la responsabilità solidale del chiamato per il medesimo fatto lesivo, perché l’azione di regresso a giudizio concluso è soltanto uno dei rimedi esperibili; il giudice può pronunciare, accanto alla condanna dell’obbligato solidale verso il creditore, la condanna in via di regresso dell’altro coobbligato, eseguibile soltanto quando il primo dimostri di avere adempiuto.
L’art. 2407 c.c. vincola i sindaci in solido con gli amministratori per i danni da questi cagionati che sarebbero stati evitati se i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della carica. Nel lato interno della solidarietà occorre accertare l’an e il quantum della responsabilità di ciascuno, cioè le ragioni e i limiti della responsabilità di amministratori, sindaci e revisori per i danni cagionati alla società, e il regresso è commisurato alla gravità della colpa di ciascuno e all’efficienza causale del fatto dei singoli corresponsabili.
Ai fini della responsabilità solidale prevista dall’art. 2055, comma 1, c.c. è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche quando le condotte lesive sono autonome e diversi sono i titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, perché la norma considera l’unicità del fatto dannoso con riferimento al danneggiato, a prescindere dall’identità delle norme violate. Il nesso causale tra le singole condotte e il danno va accertato caso per caso ed è escluso quando a uno degli antecedenti causali sia riconoscibile un’efficienza determinante e assorbente, tale da ridurre gli altri al rango di mere occasioni.
Nell’azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali la causa petendi deve consistere fin dall’atto introduttivo nell’indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto, e l’invocazione generica di atti di mala gestio, con riserva di specificarli nel corso del giudizio, è insufficiente perché impedisce alla controparte di approntare un’adeguata difesa nel rispetto del contraddittorio. La regola vale per l’azione sociale come per l’azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale genera responsabilità in relazione alla violazione di doveri legali o statutari, da identificare nella domanda nei loro estremi fattuali, e prescinde dall’alea insita nell’attività d’impresa.
Le conclusioni precisate in primo grado che sostituiscono le domande di manleva con la condanna al pagamento della somma oggetto di una transazione sopravvenuta con il creditore costituiscono domande in parte nuove, sicché la sussistenza della causa petendi va verificata sulle conclusioni formulate nella memoria integrativa depositata ai sensi dell’art. 164 c.p.c.