La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., si configura quando le decisioni assembleari compromesse hanno i caratteri dell’indispensabilità e dell’essenzialità, sicché il funzionamento dell’assemblea è soltanto formale e l’assemblea è di fatto incapace di esprimere una maggioranza e di indirizzare l’attività sociale [soci che dichiarano di non avere mai inteso assumere tale qualità e di non avere interesse alla prosecuzione della società, socio amministratore unico irreperibile, ultimo bilancio approvato molti anni prima].
Quando l’amministratore non abbia accertato il verificarsi della causa di scioglimento né iscritto la relativa dichiarazione, il tribunale dichiara la causa di scioglimento con decreto da iscrivere nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c. e, a fronte della manifesta impossibilità dell’assemblea di provvedere alla nomina del liquidatore, vi procede in via sussidiaria ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. L’intervento del tribunale è ammesso sia quando l’organo amministrativo abbia omesso di convocare l’assemblea contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, sia quando l’assemblea, regolarmente convocata, non si sia costituita o non abbia deliberato.
Quando la causa di scioglimento consiste nell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, la nomina del liquidatore va disposta immediatamente, senza convocare l’assemblea che si è già mostrata incapace di operare, perché la ragionevole certezza della sua inerzia rende ammissibile, per ragioni di economia processuale, un unico ricorso camerale volto sia alla dichiarazione dello scioglimento sia alla nomina del liquidatore.
L’intervento surrogatorio del tribunale previsto dall’art. 2487, comma 2, c.c. presuppone che l’atto costitutivo o lo statuto non abbiano regolato la materia della liquidazione.
Al decreto che dichiara lo scioglimento della società e nomina il liquidatore può essere conferita immediata efficacia, per consentire di provvedere sollecitamente nell’interesse dei creditori e della società.
Spettano alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. 168/2003, oltre alle cause, i procedimenti camerali relativi a società di capitali, tra i quali il ricorso per l’accertamento della causa di scioglimento e la nomina del liquidatore di s.r.l. ai sensi degli artt. 2485 e 2487 c.c.