L’obbligazione di liquidare la quota al socio receduto [di società di persone], avendo ad oggetto sin dall’origine una somma di denaro, ha natura di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c. La svalutazione monetaria può assumere rilievo soltanto in mancanza di tempestivo adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall’ultimo comma dell’art. 2289 c.c., con conseguente applicazione dei principi sul risarcimento del maggior danno da mora ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c.
Ai fini del riconoscimento della rivalutazione monetaria sul credito di liquidazione della quota, è onere del socio receduto allegare e dimostrare i presupposti del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., quali il rendimento medio netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi superiore al saggio degli interessi legali durante la mora o, se il creditore è imprenditore, il ricorso al credito bancario o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità quale effettiva conseguenza dell’inadempimento.
Il socio receduto che contesti la stima della quota fondata sulla contabilità sociale ha l’onere di allegare e provare che le scritture non rispondono alla realtà della gestione; a tal fine è irrilevante la sola richiesta di acquisire un avviso di accertamento tributario relativo a presunti maggiori ricavi della società.