Esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la domanda volta ad accertare la natura donativa di una cessione di azioni, quale donazione dissimulata, e di un aumento gratuito del capitale con assegnazione di nuove azioni, quale donazione indiretta, quando l’accertamento sia funzionale all’opposizione alla donazione ai sensi dell’art. 563, ultimo comma, c.c. e all’individuazione del soggetto tenuto all’obbligo alimentare nei confronti del donante. In tal caso il giudice non è chiamato a compiere alcuna valutazione pertinente al funzionamento della società, l’accertamento è estraneo agli atti dell’organizzazione societaria e alle questioni che originano dal contratto di società, e l’azione non è volta a incidere sull’assetto della società, sull’entità del suo capitale o sulla distribuzione del capitale tra i soci.
L’art. 3 d.lgs. 168/2003 valorizza, ai fini della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificato soprattutto in funzione della causa petendi. La competenza delle sezioni specializzate sussiste pertanto quando la controversia tragga origine dal contratto di società e debba essere regolata secondo la disciplina di questo o secondo le pertinenti prescrizioni normative.