Presupposti del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c. sono l’esistenza di una controversia suscettibile di incidere sulla proprietà o sul possesso del bene e l’opportunità di provvedere, nelle more del giudizio di merito, alla sua custodia o gestione temporanea. La mera prospettazione di una controversia sulla titolarità o sul possesso del bene è insufficiente, occorrendo una controversia seria, che non sia ictu oculi pretestuosa e priva di fondamento. Il vaglio di probabile fondatezza del diritto fatto valere si svolge nell’ottica della verifica della non pretestuosità o abnormità della pretesa, secondo un criterio diverso da quello che presiede all’accertamento del fumus boni iuris.
Nel sequestro giudiziario di un titolo azionario l’opportunità della custodia va apprezzata tenendo conto del pregiudizio che potrebbe derivare al ricorrente sia dalla circolazione del titolo sia dalla possibile irrimediabile frustrazione del diritto di prelazione statutario spettante agli azionisti, pericolo che si fa stringente [quando il socio di maggioranza abbia avviato una procedura di vendita delle proprie azioni]. Il custode va individuato in un soggetto terzo ed equidistante rispetto alle parti, che esercita i diritti connessi alla partecipazione.
Nel concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis l.fall. con componente liquidatoria, il rapporto contrattuale che non sia compreso tra quelli di cui è stato chiesto lo scioglimento ai sensi dell’art. 169 bis l.fall. né tra le attività destinate ai creditori afferisce alla continuità aziendale. Rispetto a tale rapporto difetta la legittimazione del liquidatore giudiziale [quando il decreto di omologa riservi alla società la gestione diretta di ogni attività inerente alla continuità], e il pagamento eseguito in adempimento di un’obbligazione preesistente costituisce atto di ordinaria amministrazione.
La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. esige una statuizione ad hoc, perché non è un effetto naturale della sentenza. Se la sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. subordina il trasferimento al pagamento di una somma da effettuarsi al passaggio in giudicato, senza nulla statuire sugli interessi, sono dovuti i soli interessi legali con decorrenza dal passaggio in giudicato.
La sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. che impone all’acquirente il pagamento del prezzo origina un rapporto negoziale e sinallagmatico suscettibile di risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., che può consistere anche in un ritardo nel pagamento eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all’entità della somma e a ogni altra circostanza utile a valutare l’interesse dell’altra parte; a tal fine il creditore non è tenuto a chiedere la fissazione di un termine ai sensi dell’art. 1183 c.c. o a costituire in mora il debitore.