Nel giudizio di liquidazione della quota del socio receduto ai sensi dell’art. 2289 c.c., sono infondate le censure alla c.t.u. estimativa che non evidenziano alcun errore tecnico del consulente e ripropongono osservazioni già sottoposte al consulente nel giudizio di primo grado, alle quali questi abbia dato risposta argomentata nell’elaborato definitivo. La relazione che enuncia congruamente i principi contabili e i metodi di valutazione adottati ed è logicamente motivata può essere recepita integralmente dal giudice.
Alla quota del socio receduto [accomandante di s.a.s.] va attribuito, ai fini dell’art. 2289 c.c., un valore pari a zero quando la stima economica dell’azienda alla data del recesso risulta negativa.